Intervento di Massimo Sani, membro del Consiglio Esecutivo ANAC e delegato FERA, all'assemblea della FERA - 27,28,29 settembre 2013, Londra

In questo primo decennio di inizio secolo i problemi collegati all’esistenza e alla gestione del Diritto d’Autore sono saltati alla ribalta delle discussioni e dei dibattiti tra istituzioni e imprese pubbliche e private e tra movimenti politici e singoli cittadini. Alla base di tali discussioni e dibattiti non viene tanto posto l’accento sulla titolarità del Diritto d’Autore quanto sulla gestione e distribuzione della proprietà di tale “bene”, che è alla base della cosiddetta “proprietà intellettuale”.

In realtà, quindi, l’attenzione maggiore delle discussioni e dei dibattiti coinvolge quasi esclusivamente i numerosi aspetti collegati alle regole definite dalle legislazioni sul “copyright” più che ai dispositivi di legge che sanciscono l’esistenza e la titolarità dei Diritti di Creazione, legati ai “creatori” delle opere e dei diritti connessi ( marchi, brevetti, servizi di vario genere e così via). Si parla quindi fondamentalmente della “protezione degli investimenti effettuati nelle opere dell’ingegno”, poiché vanno diffondendosi -con sempre più ostinata evidenza- da una parte le tendenze ad appropriarsi indebitamente delle opere dell’ingegno a scopi speculativi e dall’altra le pressanti richieste alla libertà di accesso e al libero utilizzo di tali opere. Si tratta, in sostanza, di due forme diverse di “pirateria”.

In un mio articolo –pubblicato dalla rivista “Gulliver” nel settembre 1991- scrivevo: “Si parla diffusamente di una nuova forma di ladrocinio: la “video pirateria”. Di che tipo di pirateria si tratta , e chi sono i moderni pirati (i video pirati) ? –mi chiedevo e rispondevo così-. E’ un tipo di pirateria facilissima a praticarsi e apparentemente innocua. Anzi è un vero gioco; basta spingere un paio di tasti e il bottino è assicurato. I nuovi pirati non hanno né l’uncino al posto della mano, né l’occhio bendato, né la morte sulla falda del cappellaccio. I nuovi pirati siamo noi tutti, noi tranquilli e innocentissimi cittadini; con qualche diversificazione, tuttavia, sul tipo di innocenza. La diversificazione nasce dal fatto che tra di noi c’è chi il gioco dell’ “audiovideo pirata” lo fa per semplice diletto personale (per potersi rigustare-a-piacere il fuggente attimo audiovisivo), chi lo fa per disporre di una sorta di video-cine-musico-teatro-sport, ecc. teca del tutto privata, chi con la pluri-audiovideoteca ci fa qualche affaruccio di scambi e noleggi clandestini di piccolo cabotaggio, chi invece sul facile “riversamento” non solo ci vive, ma ci specula, e chi infine sul medesimo facile “riversamento” –previe le necessarie decodifiche- ci fonda una vera e propria industria, con aspetti e sviluppi monopolistici.

Si può ben capire come una statistica di tali proporzioni possa mettere in allarme tutta una serie di categorie di cittadini e di imprese, che dalla “audiovideopirateria” si sentono gravemente danneggiati.

Nel corso di recentissimi Convegni –sul tema “Nuovi media e regole: orizzonti e rischi per la proprietà intellettuale”- il problema è risultato assai attuale sia sul piano del diritto sostanziale che sul piano dei mezzi di tutela degli aventi diritto.

Ma nessuno parla dell’importante realtà che i Diritti Economici degli Autori sulle opere della creazione sono accompagnati indissolubilmente dai Diritti Morali degli Autori sulle medesime opere, e questa realtà porta con sé tutta una serie di conseguenze sulla “protezione” di tali Diritti Morali. Oggi la protezione e la difesa dei Diritti Morali sulle opere della creazione sono garantite non solo nel nostro Paese (in forza della legge n.633 del 1941 e successivi aggiornamenti, che ualcuno definisce “toppe” o “labirinti”), ma anche in tutti Paesi europei (con non poche incertezze per la Gran Bretagna, che continua a subire la logica del “copyright”) e nelle stesse legislazioni –Direttive- comunitarie europee, mentre continuano ad essere del tutto ignorate dalla legislazione degli Stati Uniti d’America e dalle legislazioni di quei Paesi che tuttora riconoscono i principi delle regolamentazioni anglo-americane in materia (vedi la quasi totalità dei Paesi africani, e del Medio e Lontano Oriente, compresi Australia e Giappone).

Le legislazioni più avanzate –nell’ambito dei Diritti Morali- sono il risultato delle ultraventennali lotte sostenute dagli autori europei del Cinema e dell’Audiovisivo sia in ambito nazionale (dall’Italia alla Francia, dalla Spagna alla Germania e all’Austria, dal Portogallo all’Olanda, dalla Svizzera al Belgio e ai Paesi Scandinavi) che nell’ambito della legislazione comunitaria dell’Unione Europea. La Direttiva più recente ha per titolo: “Sull’armonizzazione di taluni aspetti del Diritto d’Autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione”. Persegue due obiettivi principali:
-    trasferire al livello comunitario gli obblighi internazionali pattuiti dagli Stati membri nei trattati dell’Organizzazione Mondiale per la Proprietà Intellettuale –OMPI- del 1996;
-    perseguire una politica di armonizzazione del mercato interno (basata su di un elevato livello di protezione, su di un equilibrio di diritti tra autori, produttori, artisti-interpreti e organismi di radiotelediffusione e su di una concezione globale dei diritti d’autore e dei diritti connessi ai sensi del Diritto d’Autore continentale in vigore nella quasi totalità degli Stati membri dell’Unione Europea.

Forse non è del tutto inutile riepilogare brevemente le principali direttive comunitarie, emanate in tema di Diritto d’Autore dal Parlamento Europeo. Sono, in realtà, sette:
- quella sui programmi dei computer, nel 1991;
- l’importante Direttiva sui diritti per il noleggio e il prestito, del 1992;
- la Direttiva del 1993 sulle radiodiffusione Via satellite e le ritrasmissioni Via cavo;
- l’altra del 1993 che stabiliva la durata delle protezioni;
- la regolamentazione sui data-base del 1996;
- la Direttiva sull’armonizzazione nella società dell’informazione, del 2001;
- infine, sempre nel 2001, la Direttiva sui diritti di replica.

E’ il primo passo del Parlamento Europeo verso l’attuazione di una serie di interventi massicci -e a largo raggio- contro la pirateria RIVOLTO AI Paesi della Comunità Europea.

Va detto che gli autori europei, del Cinema e dell’Audiovisivo, hanno finalmente potuto ottenere (grazie alla forte azione di “Lobby” verso le istituzioni europee e alla incessante lotta degli autori perseguite dalla FERA) dalle nuove leggi comunitarie quei benefici che da sempre erano stati loro negati. E non si tratta soltanto di benefici economici, ma anche di benefici morali come già ho detto. Tuttavia gli attacchi al Diritto d’Autore sono tanti e crescono con il progredire dei nuovi processi tecnologici, e soprattutto con la dilagante digitalizzazione nella comunicazione.

Ciò che –ormai da tempo- sta impunemente accadendo negli Stati Uniti d’America è, veramente, incredibile nell’ambito della mancata protezione dei Diritti Morali. L’Associazione dei registi degli Stati Uniti d’America –Directors Guild of America, Dga-  ha inviato agli autori cinematografici italiani (alla nostra ANAC, l’Associazione Nazionale degli Autori Cinematografici) una lettera assai allarmata sulla terribile minaccia che sta letteralmente terrorizzando il Cinema USA, nel campo dei Diritti d’Autore. Grazie alle tecnologie digitali alcune Società di produzione e diffusione audiovisiva si sono specializzate in un “affare” (business) basato sul noleggio e sulla vendita di versioni editate arbitrariamente –senza autorizzazione- di centinaia di film, sia in nastro video che in DvD, ottenute manipolando film di autore e riassemblando o rimontando film diversi, ottenendo così rifacimenti di opere del tutto arbitrari da porre immediatamente sul mercato. Alcune di tali società manipolano e vendono software e generi audiovisivi che gli utenti possono acquistare “online” o scaricare dai loro computers. In assenza di provvedimenti legislativi per la protezione dei Diritti Morali, negli Stati Uniti, in seno alla legislazione sul “copyright” le armi legate non possono avere alcun effetto.

Non c’è da meravigliarsi per quanto sta accadendo negli  Stati Uniti d’America. E’ una conseguenza diretta del rifiuto –da parte del Senato americano, su insistenza delle multinazionali del Cinema- di adottare le clausole sulla protezione dei Diritti Morali degli autori all’atto dell’adesione alla Convenzione Nazionale di Berna. Come molti sanno la Convenzione Nazionale di Berna venne sottoscritta da numerosi Paesi il 9 settembre del 1886 e fu il primo atto internazionale sulla protezione dei diritti economici e morali degli autori. Gli Stati Uniti aderirono alla Convenzione di Berna soltanto nel 1989 (quindici anni fa), ma stralciando tutta la normativa relativa ai diritti morali. Soltanto recentemente, in seguito all’evidenza dei fatti e alle insistenti proteste della FERA. L’alta Corte di Giustizia degli Stati Uniti ha avanzato un’interpellanza motivata al Senato degli USA sulla protezione del Diritto Morale degli autori.

Le pratiche tendenti ad ignorare l’esistenza del Diritto Morale degli autori, ormai, non sono prerogativa soltanto degli Stati Uniti d’America, ma avvengono anche in Europa e –sotto diversi aspetti- anche nel nostro Paese, favorite dal dilagare delle tecniche digitali. Ma come reagisce l’Europa degli autori a simili deformazioni della prassi produttiva e distributiva nel Cinema e nell’Audiovisivo ?

La Federazione Europea degli Autori –FERA- ha emanato numerosi comunicati non solo garantendo ai registi americani il proprio sostegno nella lotta per l’integrità delle opere, messa in pericolo dall’assenza di protezione dei diritti morali negli USA, ma anche chiedendo ai governi nazionali europei –nel rispetto degli accordi Trips- l’interdizione all’accesso sui mercati europei per i DvD di film manipolati per ragioni commerciali. E vale la pena anche ricordare che proprio la FERA ha sostenuto con forza –davanti alle delegazioni di tutti i Paesi rappresentati nell’OMPI che il rispetto dell’integrità delle opere e del Diritto Morale va a vantaggio non soltanto degli autori, ma soprattutto a vantaggio del pubblico, ossìa dei fruitori delle opere. Tutto ciò dimostra come l’uso selvaggio delle nuove tecnologie –nell’attuale società della comunicazione- possa attentare gravemente al diritto morale per assecondare uno scopo commerciale e mercantile contrario all’interesse del pubblico. Più che mai oggi, con l’avvento delle nuove tecnologie, tutti gli autori dell’audiovisivo (del Cinema come della Tv) debbono avere ben chiari davanti agli occhi i valori fondamentali che la protezione dei diritti morali e materiali sulle loro opere garantiscono per essere in grado di creare nuove opere, nuovi film, nuove serie fiction e non-fiction. Le conquiste ottenute dagli autori europei per ottenere compensi (o risarcimenti) per la cosiddetta “copia privata”, come pure le percentuali per “equo compenso” per le repliche di opere attraverso le reti televisive, di qualsiasi genere e di qualsiasi proprietà, sono fondamentali conquiste degli autori che vanno protette e mantenute negli anni futuri.

Sono conquiste irrinunciabili che garantiscono la creazione intellettuale, proteggendo l’originalità delle opere, quale impronta precisa e segno inconfondibile della personalità dell’autore che le ha create. Non è possibile ipotizzare limitazioni di aree nella tipologia di una cosiddetta “territorialità” del Diritto d’Autore: differenziare, ad esempio, l’emittenza nazionale dall’emittenza locale come alcune recenti proposte di legge vorrebbero introdurre nell’ambito di disegni di riforma dell’emittenza radiotelevisiva CHE PREVEDANO LA SOPPRESSIONE DEI DIRITTI DEGLI AUTORI PER L’EMITTENZA LOCALE. Il Diritto d’Autore va protetto comunque e dovunque.

Occorre anche che le Società, nel mondo, siano collegate strettamente tra loro e confortate da rapporti di reciprocità nella gestione economica dei diritti, a vantaggio degli autori. A proposito della pratica della gestione collettiva in Europa si può affermare che l’Europa, forte di una tradizione giuridica solida (incentrata sul ruolo fondamentale dell’autore) ha sviluppato un modello articolato ed efficiente, che oggi costituisce la base della gestione dei diritti anche –e con particolare attenzione- nel campo dell’audiovisivo. Va tuttavia annotato che la realtà tuttora esistente non ha permesso di compensare alcune forti differenze, tra i Paesi europei, che ostacolano un efficiente processo di compensazione e di armonizzazione. Permangono tuttora profonde differenziazioni nelle condizioni di esercizio del Diritto d’Autore. Solo quando verranno rese dovunque obbligatorie forme di remunerazione collegate allo sfruttamento dell’opera da parte di chi acquisti i relativi diritti, gli autori potranno godere di una tutela efficace ed omogenea al di là delle frontiere geografiche nazionali, che ancora oggi rappresentano un limite alla protezione reale dei loro diritti.

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