Lo Statuto

STATUTO
ASSOCIAZIONE NAZIONALE AUTORI CINEMATOGRAFICI
“ANAC Unitaria”

 

1.- È’ costituita con sede in Roma, attualmente in Via Montello 2 l’Associazione Nazionale Autori Cinematografici denominata ANAC. Essa è la naturale e diretta derivazione della “Anac Unitaria” fondata nel 1952 e della “Anac Unitaria” nata nel 1975 dalla riunificazione della Anac originaria e la AACI.
In virtù della riforma del Terzo Settore, sulla base delle presenti modifiche statutarie, l’Anac è un’Associazione di Promozione sociale e si configura ora quale ente senza scopo di lucro, neppure indiretto e con fini di utilità sociale e agisce nei limiti della Legge 6.06.2016 n.106 e del D.L. 3.07.2017 n.117, e successive modifiche, nonché dei principi generali dell’ordinamento giuridico e del presente statuto. Con semplice delibera del Consiglio Esecutivo potrà essere trasferita la sede e potranno essere istituite sedi operative dell'Associazione sia in Italia che all'estero.

2.- L’Associazione ha lo scopo precipuo di:
affermare il valore sociale e culturale del cinema e dei suoi mezzi audiovisivi e dei linguaggi presenti, futuri e futuribili;

  • tutelare la dignità morale e gli interessi materiali degli associati e difenderne le esigenze di carattere mutualistico e assistenziale;
  • difendere ed estendere il diritto del cittadino alla libera circolazione delle idee e delle opere;
  • difendere ed estendere il diritto del cittadino la libertà di comunicazione, di informazione e di espressione;
  • difendere l’integrità delle opere.

In particolare l’Associazione Nazionale degli Autori Cinematografici si propone di promuovere e realizzare le iniziative e le forme di lotta necessarie a:

  • trasformare in senso democratico l’attuale struttura economica ed organizzativa della cinematografia;
  • sottrarre l’attività cinematografica al condizionamento della logica del profitto;
  • combattere le concentrazioni monopolistiche nei settori produttivi, distributivi e dell’esercizio cinematografico;
  • ampliare, consolidare e garantire la libertà di scelta degli spettatori ed elevarne la coscienza critica;
  • promuovere forme nuove ed autonome, cooperativistiche, associative e di autogestione, della produzione, della distribuzione e della programmazione delle opere cinematografiche e audiovisuali;
  • attraverso nuovi organismi e nuove leggi, indirizzare verso questi obiettivi, nell’interesse della collettività, l’intervento dello Stato;
  • ottenere una reale democra tizzazione del Gruppo Cinematografico Pubblico, sottraendolo ad ogni processo di lottizzazione;
  • difendere la nuova legislazione sul diritto d’autore e perseguire la sua piena attuazione.

a) Per il raggiungimento degli scopi statuari ed anche al fine di    superare tutte  le divisioni tecniche e specialistiche che ancora separano quanti svolgono nel settore una funzione creativa e culturale, l’Associazione Nazionale degli Autori Cinematografici ricerca e favorisce il collegamento con le altre associazioni, i sindacati di categoria, le confederazioni del lavoro, le organizzazioni culturali e del pubblico che operano per le stesse finalità. In    diretta    attuazione   degli  scopi  istituzionali l’Associazione potrà svolgere attività di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona.
Potrà inoltre procedere alla cessione di pubblicazioni, anche se fatte nei confronti di terzi estranei alla Associazione, riguardanti contratti collettivi di lavoro, nonché l’assistenza prestata prevalentemente ai soci in materia di applicazione dei contratti stessi e di legislazione sul lavoro nel settore cinematografico dietro pagamento di corrispettivi specifici che abbiano i requisiti di cui al D. Lgs. 460/97.

b) L'Associazione si prefigge gli ulteriori e seguenti scopi: Elaborazione, promozione e realizzazione di progetti di utilità sociale, tra cui la realizzazione di iniziative sociali e     culturali;   promozione di       iniziative        per l'affermazione e la crescita culturale, politica e sociale dei cittadini  e   dei      lavoratori     dello   spettacolo; realizzazione e /o partecipazione alla realizzazione      di opere cinematografiche e/o audiovisuali; promozione, difesa degli interessi generali del settore dello spettacolo e audiovisivo in Italia, in una prospettiva di dinamica dell'assetto produttivo e di rinnovamento della cultura europea.

Per il conseguimento dei fini dell'Associazione, si prevedono le seguenti attività:

- organizzazione su base territoriale dell'Associazione anche al fine di organizzare gruppi di studio e di lavoro di settore per individuare obiettivi su cui promuovere iniziative;
- promozione di iniziative, anche finanziarie, finalizzate alla ricerca e realizzazione di nuove formule di produzione e diffusione delle opere cinematografiche, teatrali ed audiovisive in genere;
- ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- organizzazione e gestione di attività culturali di interesse sociale, di rassegne e festival cinematografici e teatrali, mostre, conferenze, dibattiti, convegni, spettacoli dal vivo, concerti, manifestazioni miste, proiezioni , corsi di formazione ed educazione all'immagine nelle scuole, eccetera; tali attività si potranno svolgere sia in Italia che all'estero;
- pubblicazione e diffusione di materiali riguardanti le attività ed i risultati dell'Associazione , ivi comprese opere letterarie, musicali , cinematografiche, televisive, figurative, fotografiche, radiofoniche, archivistiche eccetera; tale pubblicazione e diffusione potrà avvenire con qualsiasi mezzo editoriale : stampa, diffusione radiofonica e televisiva via etere e via cavo, cinematografica, audio e video registrazione eccetera;
- collaborazione temporanea o permanente con persone, gruppi o Enti , anche stranieri, che agiscano in qualsiasi settore;
- promozione di ogni altra iniziativa e svolgimento di ogni altra attività tendente alla realizzazione dei fini sociali.

c) L'Associazione potrà svolgere qualsiasi attività culturale ricreativa e produttiva , esclusivamente per scopo di autofinanziamento e senza fine di lucro, effettuare attività commerciali e produttive, nei limiti consentiti dal Lgs. 460/97 e successive modifiche e integrazioni, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura mobiliare e immobiliare e fideiussorie necessarie o utili alla realizzazione degli scopi sociali e con riferimento all'oggetto sociale, nei limiti consentiti dalla legislazione vigente.

L'Associazione si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare della collaborazione con Enti ed istituzioni anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, della partecipazione ad altri enti aventi scopi analoghi o connessi ai propri .

3) Possono far parte dell'Associazione tutti gli Autori che operino con mezzi audiovisivi e che sottoscrivono i principi contenuti nel presente Statuto e ne condividano gli scopi, lo spirito e gli ideali. Il numero dei soci è illimitato.

- Chi intende iscriversi all’Associazione (art 5 statuto 1999) deve accettare lo statuto e presentare domanda accompagnata dalle indicazioni sul proprio lavoro.  Il Consiglio Esecutivo può accettare la domanda o, nei casi dubbi, demandarne l’esame all’Assemblea.
- Sono associati  dell'Associazione coloro che hanno partecipato alla costituzione, tutti coloro che storicamente ne hanno fatto parte  e quanti altri, su domanda, verranno ammessi dal Consiglio Esecutivo e verseranno la quota di associazione annualmente stabilita dal Consiglio Esecutivo. La quota annuale a carico degli associati non è frazionabile né ripetibile in caso di recesso o di perdita della qualifica di associato.

a) Gli associati hanno l'obbligo di rispettare le norme del presente Statuto, le    deliberazioni  degli organi dell'Associazione, di pagare le quote sociali nell'ammontare fissato dal Consiglio Esecutivo e  di fornire i dati necessari alla  comunicazione con l’Associazione (residenza, telefono, mail) e di comunicare tempestivamente qualora dovessero cambiare.

b) Ogni decisione sulla posizione dei soci nei confronti dell’Associazione spetta ai Probiviri.

La qualità di associato si perde per:

- decesso;
- dimissioni : ogni associato può recedere dall'associazione in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo; tale recesso avrà decorrenza immediata. Resta sempre l'obbligo per il pagamento della quota associativa per l'anno in corso;
- decadenza: la decadenza viene proposta dai Probiviri al Consiglio Direttivo, qualora essi (i Probiviri) ritengano sussistano gli elementi per ritenere il socio non più interessato all’attività associativa. Tali elementi possono essere ravvisati nell’assenza pluriennale alle attività dell’Associazione e dal mancato versamento della quota associativa; la decadenza viene proposta dai Probiviri al Consiglio Direttivo che provvede a comunicarla al socio, e viene ratificata solo dopo l’assenza di una opposizione da parte dell’associato.
- esclusione: la qualità di associato si perde inoltre, con decadenza immediata, nel caso in cui l’associato compia atti in violazione delle previsioni dello Statuto e/o arrechino un danno materiale o morale all'Associazione.

4.- Il documento politico allegato costituisce parte integrante del presente statuto.

5.- Il patrimonio sociale è costituito dalle quote degli associati nonché da eventuali proventi, da contributi e da manifestazioni.

6.- Per quota associativa si intende una quota di iscrizione, un canone fisso annuo e/o un contributo sui proventi di lavoro ove percepiti nell’anno precedente, dei quali spetta annualmente al Consiglio Esecutivo stabilire ammontare e modi di riscossione.

7.- Hanno diritto al voto soltanto i soci in regola con i versamenti di cui all’articolo precedente.

8.- Ogni iscritto ha diritto ad un solo voto. E' ammesso l'istituto della delega.
E’ ammesso il voto per corrispondenza elettronica.
E’ compito del Consiglio Esecutivo, su mandato dell’Assemblea, predisporre il regolamento di votazione per corrispondenza elettronica al fine di assicurare, ove espressamente richiesto dagli associati, la segretezza del voto.

9.- La partecipazione alla Associazione non ha carattere di temporaneità e tutti gli associati purché maggiorenni e in regola con il versamento delle quote associative hanno diritto di voto per la approvazione del bilancio e delle modifiche statutarie e dei regolamenti la nomina degli organi rappresentativi.

10.- Sono Organi dell’Associazione:

a) l’Assemblea degli associati
b) il Consiglio Esecutivo
c) i Probiviri
d) Il Presidente
e) Il Vice Presidente
f) Il Segretario
g) Il Tesoriere

11.- L'Assemblea degli associati è sovrana e deve essere convocata almeno una volta l'anno, per l’approvazione del bilancio, per il rinnovo delle pratiche e l'approvazione dei programmi.  Inoltre può essere convocata per iniziativa del Presidente, della maggioranza del Consiglio Esecutivo o della maggioranza dei soci, ogni qualvolta venga ritenuto necessario. Le convocazioni dell'Assemblea devono essere effettuate mediante avviso spedito e-mail, da inviarsi almeno 14 (quattordici) giorni prima della data fissata per la riunione, ovvero con altro mezzo idoneo ad assicurare con certezza l'avvenuto recapito entro il predetto termine.
L’assemblea può svolgersi anche in videoconferenza.
L'avviso deve contenere il giorno, il luogo e l'ora per la prima e la seconda convocazione, nonché l'elenco delle materie da trattare.
L'Assemblea ordinaria degli associati, delibera su tutte le questioni culturali ed amministrative dell'Associazione, elegge il Consiglio Direttivo.
Tutte le deliberazioni dell'assemblea dei soci vengono prese a maggioranza e dovranno   essere riportate nell'apposito libro dei verbali dell'Associazione. L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto dell'Associazione e sullo scioglimento dell'Associazione stessa.

b) L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione; in sua mancanza l'Assemblea è presieduta dal Vice Presidente; in mancanza di entrambi l'Assemblea elegge il proprio presidente.
Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare il diritto di intervento all'Assemblea.
L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno degli associati. In seconda convocazione l’Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati.
Le deliberazioni dell'Assemblea sono approvate quando siano approvate dalla maggioranza dei voti. Nel conteggio dei voti non si tiene conto degli astenuti. Per le deliberazioni riguardanti le modifiche statutarie è necessaria la presenza della maggioranza degli associati con diritto di voto ed il voto favorevole di almeno due terzi. L'eventuale scioglimento anticipato dell'Associazione e relativa devoluzione del patrimonio residuo deve essere deliberato con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati.
Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario.
Ogni associato ha diritto di consultare i verbali delle riunioni redatti.

12.- Il Consiglio Esecutivo

a) Composizione

Il Consiglio Esecutivo è composto da 11 (undici) membri, eletti dall’Assemblea degli associati e dura in carica due anni. I suoi membri sono rieleggibili.
Deve riunirsi almeno una volta al mese e delibera a maggioranza semplice.
Le riunioni e le conseguenti decisioni saranno in ogni caso valide con la partecipazione di almeno 6 (sei) membri tra cui il Presidente.
Il   Consiglio   Esecutivo   elegge   nel   proprio   seno   il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario e il Tesoriere. Il Consiglio        Esecutivo  può  eleggere il Presidente scegliendolo anche tra gli  associati non  eletti nel Consiglio Esecutivo. In quest’ultimo caso è necessario il voto unanime del Consiglio stesso.
Quando il Presidente viene scelto tra gli associati non eletti nel Consiglio Esecutivo, egli entra a farne parte a tutti gli effetti e per mantenere inalterato il numero dei membri del Consiglio Esecutivo, il membro eletto con il numero inferiore di suffragi esce di diritto dal Consiglio Esecutivo ed entra a far parte a tutti gli effetti della lista dei tre non eletti più sopra definiti “auditori“. Con lo stesso meccanismo di scivolamento l’ultimo degli auditori, ossia quello nominato con il numero inferiore di suffragi, decade di diritto da tale elenco.
Il Consiglio Esecutivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta sia necessario e, comunque, almeno una volta per ogni esercizio.
La convocazione è effettuata mediante avviso spedito via e-mail, da inviarsi almeno 8 giorni prima della data fissata per la riunione.
Le deliberazioni del Consiglio Esecutivo sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti e le medesime dovranno risultare dal verbale della riunione, sottoscritte dal Presidente e dal Segretario.
E’ da ritenersi valida la partecipazione dei membri del Consiglio Esecutivo alle riunioni di Esecutivo tramite gli attuali mezzi di comunicazione via internet (a titolo di esempio: videochiamate, skype, whatsApp etc ) o altre che dovessero essere adottate in futuro.
Alle riunioni del Consiglio Esecutivo, su sua precisa richiesta, sono invitati come auditori i primi 3 (tre) fra i non eletti, senza diritto di voto.
Il Consiglio Esecutivo, che è l’Organo deliberante, può essere convocato, in seduta straordinaria, su richiesta del Presidente o di almeno 3 (tre) dei propri membri.

Sono suoi compiti:

  • attuare l’indirizzo   programmatico   dell’Associazione espresso dall’Assemblea;
  • decidere sull’ammissione   dei   soci   come   previsto all’art. 2;
  • nominare i rappresentanti degli autori negli organi rappresentativi esterni;
  • relazionare all’assemblea sull’attività svolta almeno una volta l’anno;
  • redigere (unitamente al Tesoriere) il bilancio e la relazione sull’amministrazione;
  • garantire una informazione periodica scritta agli associati.

b) Decadenze e dimissioni

Ciascun membro del Consiglio Esecutivo in caso di assenza continuata protrattasi per oltre un mese, è tenuto a comunicare al Consiglio stesso la durata prevista della sua assenza al fine di poter essere sostituito temporaneamente dal primo dei non eletti che si rendesse disponibile.
In caso di mancata comunicazione sarà sostituito comunque dopo un mese e decadrà dal mandato dopo altri 3 (tre) mesi consecutivi di assenza non comunicata.
In ogni caso potrà essere reintegrato per assenza prolungata, (comunque non oltre i 6 (sei) mesi complessivi) una solo volta durante il mandato dei due anni.
In caso di decadenza, o dimissioni, della maggioranza dei membri del Consiglio Esecutivo, lo stesso decade per intero ed è tenuto a convocare entro un mese l’Assemblea Elettiva. In difetto dovrà farlo il Collegio dei Probiviri. Il Consiglio, fino alla nomina del nuovo Consiglio, resta in carica per la sola ordinaria amministrazione.

c) Organi eletti o nominati dal Consiglio Esecutivo

Il Consiglio esecutivo, una volta eletto, nomina:

1) Il Presidente, con funzioni di rappresentanza e di firma dell’Associazione. Il Presidente convoca le riunioni, stabilisce l’Ordine del Giorno e guida i lavori del Consiglio Esecutivo.
In sua assenza è sostituito dal Vice Presidente con funzioni vicarie.
Il compimento di attività e di atti giuridicamente rilevanti da parte del Vice Presidente fa fede per i terzi automaticamente in caso della assenza e/o impossibilità del Presidente.
2) Il Vice Presidente, che affianca il Presidente nello svolgimento delle sue funzioni.
3) Il segretario al quale compete:
- la redazione dei verbali delle sedute dell'Assemblea e del Consiglio Esecutivo.
- curare la tempestività delle convocazioni dell'Assemblea e del Consiglio Esecutivo;
- la redazione dei libri verbali nonché del libro soci;
4) Il Tesoriere, scegliendolo al suo interno, con funzioni di Responsabile Amministrativo.
Il Tesoriere, che ha la firma disgiunta con quella del Presidente esclusivamente per le questioni amministrative, redige il Bilancio (Preventivo e Consuntivo) dell’Associazione, e ne è comunque responsabile, anche in sede civile, assieme a tutto l’Esecutivo. Ogni fine anno è obbligato a sottoporlo al Consiglio Esecutivo stesso e successivamente, in convocazione ordinaria, all’Assemblea dei soci, per l’approvazione. L’Assemblea dei soci, con richiesta sottoscritta da almeno un quarto degli iscritti, ha comunque la facoltà di chiedere al Tesoriere previsioni e dettagli di entrate e spese ogni fine quadrimestre. Il Tesoriere può proporre al Consiglio Esecutivo di avvalersi di un collaboratore tecnico di sua fiducia anche esterno all’Associazione.

d) Prerogative del Consiglio Esecutivo.

Il Consiglio Esecutivo ha la facoltà di:

  • nominare un Consiglio di Rappresentanza scegliendolo, in accordo col Presidente, tra gli associati in un numero da 3 (tre) a 7 (sette) particolarmente esperti in materia cinematografica e politica culturale. Qualora nominato, il Consiglio di Rappresentanza partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Esecutivo, ed affianca il Presidente in casi particolari di rappresentanza dell’Associazione negli incontri e nei confronti con Organismi ed Istituzioni Pubbliche e Private;
  • designare, anche fra i non soci, un/a funzionario/a con compiti e mansioni organizzative e/o amministrative, ma decidendone anche, eventualmente, compiti La definizione della sua retribuzione, ed eventualmente il suo inquadramento sindacale come dipendente, spettano al Tesoriere;
  • avvalersi, su temi specifici, dell’aiuto di Commissioni di Lavoro, composte sia dai membri del Consiglio Direttivo che dagli associati, nominandole e definendone i compiti e le funzioni. Le commissioni di lavoro sono a tutti gli effetti Organi del Consiglio Esecutivo e hanno il compito principale di approfondire i temi specifici per cui sono state istituite, reperire eventuali materiali, elaborare proposte e riportare i relativi risultati al Consiglio Esecutivo. Su precisa indicazione del Consiglio Esecutivo le Commissioni possono avere anche incontri e rappresentare l’Associazione nei confronti di Organismi ed Istituzioni esterne.
  • Organizzare una rete territoriale nazionale dell’associazione, organizzando presidi regionali, affidando gli incarichi ai soci dislocati nella regione di interesse ed anche, eventualmente, stipulando accordi con realtà associative che operano nella     Regione,  tenendo  in considerazione tutte le problematiche organizzative, e agli ordinamenti giuridici e fiscali.
  • Su richiesta del Presidente e/o del Tesoriere, il Consiglio Esecutivo può disporre di avvalersi della consulenza (anche a titolo oneroso) di un Ufficio Legale esterno all’Associazione.

Tutti gli Organi, così eletti o nominati, lavorano e collaborano in stretto contatto fra loro.

13.- I Probiviri sono 3 (tre). Durano in carica due anni e possono essere rieletti. Non possono ricoprire altre cariche in seno all’Associazione.
I Probiviri rappresentano la memoria storica dell'Associazione.
E' organo di garanzia statutaria, regolamentare e di giurisdizione interna.

Esso ha il compito di:

- interpretare le norme statutarie e fornire pareri;
- verificare la costituzione e il funzionamento democratico degli organismi dirigenti;
- dirimere le controversie insorte tra i soci, tra questi e gli organismi dirigenti.

I componenti sono eletti fra i soci più anziani e che comunque abbiano acquisito una effettiva e comprovata esperienza in campo associativo e potranno essere eventualmente affiancati da un esperto che abbia competenza in campo giuridico.

Sono compiti dei Probiviri:

  • decidere sui provvedimenti indicati negli articoli precedenti e comunicare la esclusione dalla Associazione degli Associati per tutti i motivi elencati nel presente
  • vigilare sulla gestione dell’Associazione;
  • dirimere le questioni che potrebbero sorgere nei confronti degli associati che avessero contravvenuto alle disposizioni dello statuto ed alle deliberazioni dell’assemblea.

14.- Tutte le cariche sociali sono gratuite.

15.- Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

a) quote e contributi degli associati; erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
b) eredità, donazioni e legati;
c) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici , anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari ;
d) contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
e) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi dello Statuto;
f) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento) quali feste e sottoscrizioni anche a premi.

16.- L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Al termine di ogni esercizio finanziario, il Consiglio Esecutivo redige il bilancio consuntivo e l'eventuale preventivo che avrà cura di depositare presso la sede sociale, a disposizione degli associati, cinque giorni prima della data stabilita per l'Assemblea ordinaria annuale.
Dal bilancio devono risultare i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti. Gli eventuali utili, non potranno essere distribuiti neppure in modo indiretto, ma dovranno essere devoluti in attività, impianti ed incrementi patrimoniali finalizzati al raggiungimento degli scopi sociali.

17.- In caso di scioglimento dell'Associazione, tutte le risorse economiche che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione non potranno essere divise tra gli associati, ma saranno devolute ad altra associazione con finalità analoga e comunque di utilità sociale secondo le modalità stabilite da un collegio di liquidatori appositamente costituito.

18.- Il "logo" e la denominazione dell'Associazione ANAC Unitaria sono suo patrimonio e alla stessa ANAC ne è demandato l'uso in via esclusiva.
La rescissione volontaria o per decadenza o per esclusione di un soggetto giuridico aderente, determinano l'automatico ed immediato divieto al loro utilizzo in qualsiasi forma.

19.- Per quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle norme del Codice Civile in materia di associazioni senza fini di lucro.

Letto, approvato e sottoscritto.

 

 

 

PIATTAFORMA POLITICA
Parte integrante dello statuto

 

L’Associazione Nazionale degli Autori Cinematografici è l’organismo che continua e sviluppa tutto il patrimonio di esperienze e di elaborazioni delle disciolte associazioni ANAC e AACI.

L’Associazione ha come finalità fondamentali:

Nel convincimento che soltanto profonde trasformazioni strutturali nel settore dell’esercizio e della programmazione possono impedire strumentalizzazioni corporative, ottenere un’ampia incisiva presenza dell’Impresa Pubblica, degli Enti Locali e del movimento associazionistico, nella organizzazione e nella gestione delle sale cinematografiche e di nuovi “punti di programmazione”.

Nella consapevolezza che soltanto nuovi circuiti, statali e/o regionali, possano provocare l’effettivo e non corporativo potenziamento del movimento cooperativistico e associazionistico, stimolare tutte le forme di produzione e di distribuzione tendenti a realizzare nuove esperienze cinematografiche.

Considerare, pertanto, come obiettivo politico prioritario e fondamentale la creazione e/o il potenziamento di circuiti di programmazione alternativi e/o correttivi della organizzazione monopolistica privata delle sale cinematografiche.

La difesa e l’ampliamento delle libertà di espressione nella progettazione, produzione e diffusione di cultura cinematografica ed audio-visuale; la difesa dei diritti costituzionali dello spettatore all’informazione e alla cultura e della libertà degli autori cinematografici contro tutte le forme di imposizione, condizionamento, censura o repressione che le condizioni politiche e le strutture dell’esercizio, della distribuzione e della produzione, comportano o possono comportare.

La difesa e la crescita di tutte le potenzialità creative costantemente esposte agli effetti delle ricorrenti crisi economiche; la difesa dei livelli occupazionali; la creazione di strutture industriali, pubbliche e private, organiche e stabili; il privilegiamento di nuovi circuiti e del movimento cooperativistico in tutte le sedi e in tutti i livelli; l’appoggio a tutte le forme autonome di produzione, di distribuzione, di programmazione, che stimolino la realizzazione di nuove esperienze cinematografiche.

L’individuazione e la creazione di nuovi modi di intervento pubblico finalizzati ad esiti sociali e collettivi; la riforma generale dell’industria dell’informazione e della cultura, con la riaffermazione della necessità di una trasformazione realmente democratica della RAI-TV nell’applicazione del principio del monopolio pubblico, indipendente dall’esecutivo e sottratto alla pratica della lottizzazione, garante della possibilità d’accesso delle minoranze politiche, culturali e religiose.

Tali caratteri, propri specificamente della Tv etere, vanno naturalmente riaffermati nella sostanza anche nel settore della Tv-cavo, dove pure va garantita una pluralità di iniziative purché venga riaffermata la determinante rilevanza sociale riguardo all’uso di tale mezzo da parte degli organismi elettivi decentrati.

Più vasti processi di strutturazione e reale democratizzazione del Gruppo Cinematografico Pubblico, delle istituzioni culturali nazionali, regionali e locali.

La partecipazione promozionale e solidale al movimento culturale e associativo, la modificazione profonda del rapporto fra autore e spettatore; la creazione di una nuova domanda culturale; la costruzione di nuove condizioni per la programmazione e la diffusione delle opere e per un più elevato livello della produzione.

La sempre maggiore unità e il sempre maggiore potere contrattuale di tutte le forze democratiche e antifasciste contro le concentrazioni monopolistiche e i gruppi finanziari nazionali o multinazionali, che mirano ad impadronirsi della “informazione totale”.

 

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